Il soggetto imprenditore

Il principale soggetto imprenditore che si evince per quest’iniziativa, e la Fondazione "Re.Ri.Lav.E.". Questa, dovrà detenere la maggioranza azionaria della società che si andrà a costituire per la realizzazione di questo progetto. Sono previste partecipazioni di minoranza fino ad un massimo del 48% di quote che concorreranno al 100% del valore totale della società che realizzerà questo progetto. Il rimanente 2% rimarrà sotto il controllo del proponente, è presidente provvisorio della Fondazione sig. Fausto Torregrossa, questo al fine di mantenere sempre la maggioranza assoluta dell’azionariato della costituenda società tra gli aderenti alla fondazione e i soggetti privati. Il 48% del capitale proveniente dell’azionariato della società che verrà costituita verrà impiegato esclusivamente per gli investimenti sui beni immobili, cioè terreni, opere tecniche, strutture, macchinari, impianti tecnologici e quant’altro riconducibile a ciò. È esclusa, per statuto, qualunque partecipazione nel capitale della fondazione ad enti al di fuori della stessa. 

Di seguito l’atto costitutivo della fondazione:

ATTO COSTITUTIVO DELLA FONDAZIONE "Re.Ri.Lav.E."

quale risultante dagli atti a rogito del notaio ..................... in data ......................rep. ...................

Articolo 1 Costituzione, denominazione e sede

  1. Si è formalmente costituita in data 6 Agosto 2013 la fondazione denominata "Re.Ri.Lav.E." , questa non ha scopi di lucro ed è disciplinata dalle norme del presente Statuto, è per quanto in esso non espressamente previsto, dalle vigenti disposizioni di leggi vigenti.
  2. L'atto costitutivo verrà formalizzato e registrato solo a seguito della pubblica assemblea che lo voterà.
  3. La Fondazione ha durata illimitata.
  4. La Fondazione può istituire sedi secondarie ed uffici.

Articolo 2 Scopi Istituzionali

  1. La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, in particolare nasce con lo scopo di finanziare e realizzare attività industriali ecocompatibili, (come si potrà ricavare dal progetto dettagliato pubblicato nell'apposita sezione) oltre quella di creare opportunità di lavoro. Ha come priorità quella di esercitare la propria missione nel distretto industriale di L'Aquila.
  2. Si prefigge l'obiettivo di creare lavoro stabile diretto e indiretto, collegato cioè direttamente ai siti industriali che nasceranno e/o garantire lo sviluppo dell'indotto che da queste iniziative verrà generato.
  3. E' vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e/o di quelle accessorie, in conformità allo scopo istituzionale e nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 3 Fondatore, Aderenti, Sostenitori e Sottoscrittori

  1. E' fondatore originario della Fondazione è il sig. Fausto Torregrossa. Egli ha realizzato il progetto industriale ecocompatibile che la Fondazione riceve in dote per iniziare l'attività. la Fondazione provvedere ha finanziare attraverso adesioni volontarie e sottoscrizioni dei cittadini alla raccolta di fondi.
  2. La Fondazione potrà dotarsi di finanziatori, che potranno essere solo le figure di seguito descritte: “Aderenti, Sostenitori o Sottoscrittori” e saranno sempre e solo persone fisiche, intendendo con questo termine i singoli cittadini che concorrono, con apporti non superiori ad euro 10,00, al patrimonio della Fondazione.
  3. Si diviene Aderente alla Fondazione con il versamento una tantum di euro 10,00, gli aderenti hanno diritto di voto in tutti i casi riportati in questo Statuto dove è specificamente richiesto o previsto.
  4. Si diviene Sostenitore con un versamento una tantum di euro 5,00, i sostenitori non hanno diritto di voto, ma con un ulteriore versamento a integrazione di 5,00 euro possono ottenere questo diritto (di fatto cambiano qualifica da Sostenitori a Aderenti), e potranno svolgerlo  a far data dal 1° Gennaio dell'anno successivo all'avvenuta integrazione.
  5. Si diviene Sottoscrittori semplicemente sottoscrivendo una raccolta di fondi per un determinato progetto che la Fondazione presenterà ai cittadini. Ogni singola raccolta non può essere superiore ad 1,00 euro per Sottoscrittore, i Sottoscrittori possono aderire a più progetti diversi contemporaneamente. Possono altresì aderire alle sottoscrizioni, sia gli Aderenti che i Sostenitori della Fondazione. Anche i sottoscrittori, con adeguati versamenti ad integrazione (4,00 € o 9,00 €) possono passare di qualifica divenendo Sostenitori o Aderenti, anche per loro valgono le stesse modalità descritte al punto 4.
  6. Unico vincolo all'ottenimento delle qualifiche sopra descritte, e che gli aspiranti al momento della richiesta siano in possesso dei propri diritti legali.
  7. Aderendo alla fondazione si accettano tutti i principi di questo Atto Costitutivo, impegnandosi a rispettarlo, oltre alle eventuali implementazioni che ci potranno essere nel tempo.
  8. Perdono tutti i propri diritti, coloro che non dovessero mantenere una adeguata e degna moralità rispetto alle vigenti leggi o non rispettassero i principi contenuti nel presente Atto Costitutivo.

Articolo 4 Patrimonio

  1. Il patrimonio della Fondazione è inizialmente costituito dal conferimento di questo progetto industriale.
  2. Tale patrimonio potrà essere aumentato attraverso la raccolta dei fondi con le modalità che sono state rappresentate nell'Art 3 di questo Atto Costitutivo.
  3. Non sono ammesse donazioni, in particolare da banche, industrie, o interessi riconducibili a figure o società che non sono compatibili con la linea d'attività sociale ed ecocompatibile che si è data questa Fondazione. Non sono altresì ammessi finanziamenti di Enti Locali o Istituzioni Pubbliche, ne contributi dell'Unione Europea o Organismi Sovranazionali o Internazionali che non abbiano nell’ordinamento o nella loro storia scopi sociali eticamente condivisibili o riconducibili ai scopi della Fondazione e comunque di solidarietà, sociali e/o di salvaguardia dell'ambiente.
  4. Non costituiscono incremento del patrimonio le somme da chiunque versate a titolo di adesione alla fondazione o alla/e sottoscrizione/i a titolo fruttifero o infruttifero, nel rispetto delle norme di legge.

Articolo 5 Utili e avanzi di gestione

  1. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi.
  2. Questi andranno nella loro totalità reinvestiti, per la realizzazione degli scopi e/o delle attività indicate nell'Art.1 di questo atto costitutivo.

Articolo 6 Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

  • il Presidente;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Segretario Generale;
  • il Comitato Tecnico/Scientifico e di Ricerca;
  • il Collegio dei Revisori.

Articolo 7 Presidente

Il Presidente della Fondazione è il fondatore sig. Fausto Torregrossa che resta in carica sino al giorno dell'insediamento del Consiglio Direttivo che provvederà all'elezione del presidente a maggioranza semplice.

  1. La persona che succede nella presidenza al fondatore resta in carica per un periodo di due anni, al termine dei quali sarà automaticamente rinnovato di biennio in biennio fino a quando la Fondazione non dovesse decidere di sciogliersi mediante una votazione a maggioranza fra gli Aderenti.
  2. Sono compiti del Presidente della Fondazione:
  • la legale rappresentanza dell'ente, anche in giudizio;
  • la convocazione del Consiglio Direttivo, stabilendone l'ordine del giorno;
  • l'esecuzione degli atti da quest'ultimo deliberati;
  • la designazione del proprio Vice, scelto tra i membri del Consiglio Direttivo.
  1. in caso d'assenza od impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

Articolo 8 Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri, incluso il Presidente della Fondazione che lo presiede,.
  • La nomina dei componenti del Consiglio Direttivo avviene con le seguenti modalità:
  1. il Presidente della Fondazione designa tre membri, che restano in carica per un biennio, dei quali almeno due scelti tra gli Aderenti alla Fondazione il terzo può essere una persona estranea alla fondazione ma di indiscussa moralità che si è distinta per meriti riconducibili alla missione della Fondazione.
  2. gli altri tre membri vengo eletti tra gli Aderenti alla Fondazione. Tutti gli aderenti sono elettori ed eleggibili. La votazione avviene tra un gruppo di venti canditati che ottengono la candidatura raccogliendo almeno cinquanta deleghe tra gli altri Aderenti elettori, in caso di parità tra le deleghe raccolte di uno o più canditati avrà la precedenza colui che avrà fatto pervenire per primo la propria candidatura per primo (vale la data di deposito).
  3. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono tenuti alla riservatezza in ordine a notizie sull'attività di gestione o sul funzionamento della Fondazione, con eccezione delle sole notizie fornite ai fini di divulgazione esterna e pubblicizzazione dell'attività della Fondazione.
  4. I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili. Due mesi prima della scadenza, il Presidente della Fondazione inoltrerà formale richiesta di provvedere alle nuove candidature.

Articolo 9 Competenze e Funzionamento del Consiglio Direttivo

  1. Al Consiglio direttivo competono le seguenti attribuzioni:
  • attuare e realizzare gli scopi istituzionali indicati nell'atto costitutivo della Fondazione;
  • approvare i programmi di attività e gli atti deliberati dal Comitato Tecnico/Scientifico e di Ricerca;
  • redigere il bilancio preventivo e consuntivo e le relazioni accompagnatorie;
  • tenere i libri e le scritture contabili della fondazione;
  • redigere e modificare gli eventuali regolamenti interni;
  • deliberare su tutte le iniziative di attuazione dello Statuto e sui programmi prefissati;
  • deliberare in merito alle eventuali domande di adesione alla Fondazione;
  • approvare le modifiche statutarie;
  • assumere le decisioni in ordine alla stipula dei contratti, compresi quelli di lavoro, e delle convenzioni necessarie per lo svolgimento delle attività;
  • esercitare ogni potere concernente l'amministrazione ordinaria e straordinaria che non sia attribuito dalla legge o dallo Statuto ad altro Organo;
  • ratificare gli atti e i provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Presidente;
  • deliberare, su proposta del Presidente, in merito allo scioglimento anticipato della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.
  1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica, compreso il Presidente. Il Consiglio si raduna, presso la sede o altro luogo indicato dal Presidente in Italia, di norma una volta al mese e comunque non meno di quattro volte l’anno. Le riunioni del Consiglio possono tenersi anche con sistemi di video-teleconferenza e le condizioni per la validità della riunione sono le medesime previste per le società per azioni.
  2. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare anche soggetti esterni su invito del Presidente.
  3. Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso scritto, anche a mezzo fax o posta elettronica - salvo, in quest'ultimo caso, il riscontro del ricevimento da parte del destinatario - contenente l'ordine del giorno, da far pervenire a tutti i consiglieri a cura del Presidente, all'indirizzo anche di fax o di posta elettronica da questi comunicato, almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione. Nei casi d'urgenza l'avviso di convocazione può essere fatto pervenire ai consiglieri il giorno prima della data stabilita per la riunione, con esplicitazione nell'avviso dei motivi d'urgenza. E' comunque validamente tenuta la riunione del Consiglio cui partecipino tutti i consiglieri in carica.
  4. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti, ove non sia espressamente prevista una diversa maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
  5. Le modifiche statutarie sono comunque deliberate con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo. Per le modifiche statutarie concernenti i meccanismi di nomina del Presidente e dei Consiglieri, la modifica degli scopi istituzionali, la procedura di scioglimento occorre che vi sia il voto favorevole del Presidente della Fondazione in carica.
  6. Il Consiglio Direttivo può delegare ad uno o più dei suoi componenti particolari poteri, determinando i limiti della delega.
  7. Il Consiglio Direttivo può nominare, anche tra soggetti a esso esterni, il Segretario Generale. Tale Organo, se nominato, opererà secondo le regole dell'art. 9.
  8. I consiglieri svolgono il loro ufficio a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può deliberare la corresponsione del rimborso delle spese documentate nel caso di specifici incarichi attribuiti ai consiglieri.
  9. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente della riunione e dall'estensore, trascritto nel libro verbali del Consiglio, tenuto a cura del Presidente della Fondazione.

Articolo 10 Segretario Generale

  1. Il Segretario generale è nominato, sempre che ne ravvisi l'opportunità della sua istituzione, dal Consiglio Direttivo.
  2. Il Segretario generale partecipa alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione, alla loro presentazione agli organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati; partecipa, inoltre all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo ed alla proposizione degli schemi del bilancio preventivo e consuntivo; cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione; è responsabile del regolare andamento della gestione.

Articolo 11 Comitato Tecnico/Scientifico e di Ricerca

  1. Il Comitato Tecnico/Scientifico e di Ricerca è l'organo di riferimento della Fondazione. Esso è deputato a formulare proposte e iniziative per l'attuazione dei fini statutari, da sottoporre al Consiglio Direttivo per l’approvazione. Esso è competente, altresì, ad esprimere pareri su problematiche portate alla sua attenzione dal Consiglio medesimo o dal Presidente della Fondazione, ovvero individuate da qualunque Aderente alla Fondazione stessa che abbia diritto di voto.
  2. Il Comitato Tecnico/Scientifico e di Ricerca (da questo momento abbreviato Comitato T/S e di R) è composto da nove membri, è presieduto dal Presidente della Fondazione, che ne è membro di diritto ed ha facoltà di nomina di due componenti di tale Organo. La designazione dei restanti membri del Comitato T/S e di R è effettuata dal Consiglio su indicazione di degli aderenti alla fondazione e sono nominati per delega elettiva da questi.
  3. In caso di dimissioni e cessazione per qualsivoglia altra causa di un componente del Comitato T/S e di R, la sua sostituzione sarà effettuata dal Consiglio seguendo la medesima prassi indicata al punto precedente. Il nuovo membro del Comitato così nominato rimane in carica fino alla scadenza del mandato di quello sostituito.
  4. Il Comitato T/S e di R, si riunisce su proposta del Presidente, almeno due volte l'anno presso la sede della Fondazione o presso altro luogo indicato dal Presidente, per formulare il programma delle attività da proporre al Consiglio direttivo e fare un resoconto delle attività svolte.
  5. Il Comitato T/S e di R è convocato con avviso scritto, a mezzo fax o posta elettronica, salvo, in quest'ultimo caso, il riscontro del ricevimento da parte del destinatario - contenente l'ordine del giorno, da far pervenire a tutti i componenti a cura del Presidente, all'indirizzo anche di fax o di posta elettronica da questi comunicato, almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione. Nei casi d'urgenza l'avviso di convocazione può essere fatto pervenire ai componenti il giorno prima della data stabilita per la riunione, con esplicitazione nell'avviso dei motivi d'urgenza. E' comunque validamente tenuta la riunione del Comitato cui partecipino tutti i componenti in carica.
  6. Il Comitato T/S e di R delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
  7. I componenti del Comitato T/S e di R svolgono il loro ufficio a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può deliberare la corresponsione del rimborso delle spese sostenute e documentate nel caso di specifici incarichi attribuiti ai/al componente/i.
  8. Le deliberazioni del Comitato T/S e di R devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente della riunione e dall'estensore, trascritto nel libro verbali del Comitato, tenuto a cura del Presidente della Fondazione.

Articolo 12 Collegio dei Revisori

  1. Il controllo amministrativo-contabile e finanziario della gestione della Fondazione è affidato a un Collegio dei Revisori, composto da tre membri, dei quali almeno uno iscritto nell'albo dei Revisori Contabili. I tre membri sono nominati uno dal Presidente della Fondazione con funzioni di Presidente del Collegio, uno dagli Aderenti alla fondazione ed uno nominato e scelto tra i componenti del Consiglio Direttivo.
  2. I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica due anni e sono rieleggibili; essi svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso spese sostenute e documentate nel caso di specifici incarichi attribuiti.
  3. In caso di dimissioni o decadenza i Revisori cessati vengono sostituiti su indicazione dei titolari del potere di nomina. I sostituti durano in carica fino alla scadenza del mandato del Revisore sostituito.
  4. Il Collegio dei Revisori riferisce al Consiglio Direttivo con apposita relazione annuale sul funzionamento/ andamento della Fondazione e su i risultati d'esercizio ottenuti.
  5. I componenti del Collegio dei Revisori possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 13 Bilancio di Esercizio

  1. L'esercizio inizia il 1° Gennaio e si conclude il 31 Dicembre di ogni anno.
  2. Il bilancio di esercizio viene predisposto dal Presidente della Fondazione e dal Segretario Generale, se nominato, ed è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, nonché dagli altri documenti eventualmente prescritti dalla legge.
  3. Il bilancio deve esser redatto con chiarezza e deve fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione, nonché il risultato economico dell'esercizio. Se le informazioni richieste dalle disposizioni di legge applicabili non sono sufficienti a raggiungere tale scopo, devono essere fornite le opportune informazioni complementari.
  4. Il bilancio viene approvato dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Entro tre mesi dalla data di chiusura, il bilancio viene inviato al Collegio dei Revisori affinché questi esprimano il loro parere. Qualora il Collegio non si pronunci entro quindi giorni, il bilancio si intende valutato con parere favorevole.
  5. Il bilancio sarà pubblicato e trasmesso alle autorità competenti ai sensi della normativa vigente.

Articolo 14 Bilancio preventivo

  1. Entro il 30 Novembre di ogni anno, il Presidente della Fondazione e il Segretario Generale, se nominato, predispongono il bilancio preventivo dell'esercizio successivo e lo trasmettono al Collegio dei Revisori affinché questi esprima il proprio parere. Qualora il Collegio non si pronunci entro quindici giorni, il bilancio s’intende valutato con parere favorevole. Il bilancio preventivo è sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo entro i quindici giorni successivi.
  2. La Fondazione opera secondo criteri di efficienza e nel rispetto delle indicazioni contenute nel bilancio preventivo.

Articolo 15 Regolamenti interni

  1. Per disciplinare l'organizzazione e definire le strutture operative necessarie all'esecuzione del presente Statuto, nonché le condizioni e modalità di erogazione delle provvidenze economiche, la Fondazione può dotarsi di uno o più regolamenti interni predisposti e approvati dal Consiglio Direttivo.

Articolo 16 Scioglimento

  1. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra ONLUS o a fini di pubblica utilità, secondo le deliberazioni del Consiglio direttivo, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
  2. Le modalità della devoluzione sono disciplinate dal Consiglio direttivo.

Articolo 17 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.


FONDAMENTI DEL PROGETTO

La specializzazione principale della partnership è la fornitura di soluzioni globali che comprendono la progettazione, la produzione, l’installazione, la messa in funzione e la formazione del personale per i macchinari ai quali i processi sono relativi, comprese le autoclavi, i sistemi di selezione in fase di carico e di scarico. Il progetto di questo sistema specifico per la lavorazione dei rifiuti solidi urbani/commerciali è schematizzabile come segue:

  1. Capacità del sistema pari a 165.000 tonnellate l’anno di rifiuti.

  2. La densità naturale presunta dei rifiuti sfusi è all’incirca di 250 Kg/M3.

  1. Il sistema è progettato per un utilizzo in continuo per 24 ore al giorno, con manutenzione programmata e prevista dalla casa costruttrice.

  1. L’autoclave effettua un ciclo standard di sterilizzazione mediante vapore secco saturo a 160°C, il quale produce una pressione di 5,2 bar g.

  1. Il flusso dei rifiuti immessi nell’autoclave previsto presenta una temperatura media di 15°C (ambiente) ed un livello di umidità pari al 30% circa.

  1. Il fabbisogno medio di vapore per la lavorazione di un lotto di 25 tonnellate di rifiuti solidi è di circa 4.000 – 5.000 Kg l’ora.

  1. Durante l’operatività normale l’autoclave, che normalmente è isolata verso l’esterno, non si raffredda a temperatura ambiente tra i carichi successivi. Tale operazione, comprendente l’avviamento a freddo, aumenta la durata complessiva del processo e la richiesta di vapore.

  1. Il sistema di alimentazione e di carico dell’autoclave è progettato per permettere un carico di rifiuti solidi che deve essere compattato nell’autoclave ad una velocità media di 1,6 tonnellate al minuto.

  1. Il sistema di separazione post-lavorazione scarica ogni lotto di rifiuti dall’autoclave ad una velocità media di 1,6 tonnellate al minuto.

  1. Il boiler del vapore viene rifornito con l’acqua appositamente condizionata. In ogni caso la maggior parte dell’acqua viene riciclata mediante un processo di post produzione attraverso un impianto di trattamento elettrochimico e una parte di essa viene prelevata dalla rete idrica.

  1. L’altezza del camino dei gas di scarico del boiler del vapore è conforme alle disposizioni del trattato per l’inquinamento atmosferico, considerando un gasolio a basso tenore di solfuro e le abitazioni vicine. Questo dipende anche dal tipo di combustibile utilizzato.

  • La condensa generata durante la depressurizzazione dell’autoclave e al successivo ciclo a vuoto viene trattata e recuperata per l’alimentazione del boiler.

  1. Lo scarico dell’aria dei sistemi di sfiato del vapore è dotato di dispositivi deodoranti e condizionato al fine di assicurare che non vi siano getti di vapore visibili in condizioni atmosferiche normali.

 

  • Le caratteristiche standard del progetto sono le seguenti:

  • Valvole di pressione e tubazioni relative : PD5500 + CE

  • Strumentazione e controlli: BS EN60204/1;1993

  • Sistemi elettrici: BS 7671

  • I sistemi a pressione sono progettati e prodotti ai sensi della direttiva PD5500 in materia di sistemi a pressione, comprendente la marcatura CE ove applicabile.

Il sistema è progettato, prodotto ed installato chiavi in mano, conformemente ai principali codici pratici e alla normativa vigente

Previsione occupati nei primi tre anni d’esercizio

Per stilare questa previsione, ci  si è attenuti scrupolosamente a quanto riportato nelle note tecniche rilasciate dal fornitore dei macchinari e di questa tecnologia.

Impianto Autoclave …. Personale diretto su tre turni per 330 gg/anno….. n.°20 unità

Impianto P2P……….…. Personale diretto su tre turni per 330 gg/anno….. n°  6  unità

Personale indiretto per la gestione amministrativa, tecnica e contabile (impiegati e tecnici) ………………………………………………………………….................………….…. n.°10 unità

Personale diretto addetto alla movimentazione esterna delle materie prime recuperate ed avviate al riciclo/riutilizzo attraverso i consorzi di raccolta (camionisti e carrellisti)…………………………………………….…… n.°20 unità 

Totale personale impiegato direttamente allo start-up di questo progetto industriale o immediatamente dopo la messa a regime …………….........................................................................…………………….n°56 unita’